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[1]I datori di lavoro che sono tenuti, in virtu' della presente legge, ad occupare invalidi di guerra, dovranno - quando non vi abbiano provveduto direttamente - rivolgere le richieste di invalidi alla Giunta provinciale di collocamento od agli organi competenti da essa indicati.

[2]Questi ultimi, qualora non abbiano disponibilita', dovranno rivolgersi alla Giunta predetta e questa, a sua volta, all'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, che provvedera' ad inviare il personale eventualmente disponibile in altre Provincie.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art13 · fonte del testo