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Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge, non si applicano agli invalidi che abbiano perduta ogni capacita' lavorativa, o a quelli che, per la natura e il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro; cosi' pure non si applicano agli invalidi ascritti alla nona e alla decima categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona, e 3 a 6 della categoria decima.
Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008
