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La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale si varra' a tal uopo delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, dei Circoli d'ispezione del lavoro e dei funzionari e agenti incaricati della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni vigenti sul collocamento e sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art20 · fonte del testo