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[1]Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvedera' all'emanazione del regolamento per l'applicazione di essa, da approvarsi per decreto Reale sentiti la Giunta centrale per il collocamento e la disoccupazione e il Consiglio di Stato.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 21 agosto 1921.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Bonomi - Beneduce - Rodino' - De Nava - Mauri - Belotti.

[6]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.

Testo in vigore dal 3 ottobre 1921 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1312~art21 · fonte del testo