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Il massimo della sovvenzione chilometrica per le concessioni di ferrovie pubbliche all'industria privata, stabilito dall'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, e' portato a L. 10,000 per 50 anni.

Testo in vigore dal 22 agosto 1911 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;848~art1 · fonte del testo