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[1]E' data facolta' al Governo di comprendere nel testo unico di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie a trazione meccanica ed automobili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 della presente legge e quelle dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, n. 1945, dell'art. 1° penultimo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444, dell'art. 55 invece dell'art. 53 della legge 14 luglio 1907, n. 562, e della legge 21 luglio 1910, n. 580 provvedendo al loro coordinamento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Sacchi - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 22 agosto 1911 al 22 dicembre 2008
