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[1]La concessione di linee nell'interno della Sicilia a sezione ridotta con lo scartamento uguale a quello delle complementari sicule costruite per conto dello Stato, puo' essere fatta dal Governo in uno o piu' gruppi con una sovvenzione media chilometrica non superiore al massimo stabilito nell'articolo precedente, anche se per ciascuna linea non concorrano le condizioni prescritte dall'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

[2]Indipendentemente dalle condizioni stesse puo' essere accordato il massimo della sovvenzione anche per linee singole in Sicilia, quando costituiscano raccordi o completamenti di linee in esercizio, od a queste colleghino regioni isolate.

[3]Le linee concesse in base alle disposizioni del presente articolo non possono eccedere la complessiva lunghezza di chilometri 500 nel primo quinquennio e di altri 300 nel secondo quinquennio.

[4]Nel caso in cui, a rendere possibile la concessione, in uno o piu' gruppi, dei primi 500 chilometri, fosse necessario includervi parte degli altri 300 chilometri, il Governo e' autorizzato ad anticiparne la concessione, con che pero', agli effetti della convenzione, questo supplemento di linee sia da considerarsi come costruito nel secondo quinquennio.

Testo in vigore dal 22 agosto 1911 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;848~art2 · fonte del testo