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A misura che verranno fatte le concessioni, di cui agli articoli precedenti, saranno impostati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici i relativi stanziamenti.

Testo in vigore dal 22 agosto 1911 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;848~art3 · fonte del testo