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Al personale delle ferrovie riscattate e' conservato il trattamento stabilito nei propri regolamenti organici, fino a quando non siasi provveduto alla classificazione delle ferrovie e alla determinazione del trattamento del personale delle ferrovie secondarie, esercitate dallo Stato a norma degli articoli 1 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
