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[1]Le ferrovie secondarie da stabilire su strade ordinarie a norma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1906, n. 272, debbono avere sede separata dal carreggio.
[2]In casi eccezionali, e su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' prescindersi dall'obbligo della separazione di sede su saltuari tratti, che nel loro complesso non superino un terzo dell'intera lunghezza della linea da costruire.
[3]Tali prescrizioni non derogano all'art. 63 della legge 31 marzo 1904, n. 140, ne' sono applicabili alle ferrovie secondarie concesse o non ancora costruite, e non ancora concesse, ma i cui progetti e piani finanziari sono stati al primo marzo 1908 gia' riconosciuti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici meritevoli d'approvazione per l'impianto su strade ordinarie senza sede separata dal carreggio.
[4]La servitu' passiva di cui agli articoli 16 della legge 9 luglio 1905, n. 413 e 2 della legge 30 giugno 1906, n. 272, non puo' essere imposta senza il consenso dei singoli enti proprietari delle strade o dei tratti di strada nei quali la ferrovia deve avere sede separata dal carreggio.
[5]Nei casi di decadenza o di scadenza delle concessioni di ferrovie stabilite in tutto od in parte del percorso su strade ordinarie valgono le disposizioni dell'art. 29 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.
[6]Nei tratti di ferrovia secondaria stabiliti su strade ordinarie senza sede separata, la velocita' massima di corsa per i treni muniti di freno continuo viene determinata dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le speciali condizioni locali, ma in nessun caso puo' superare i 50 km. all'ora. Tale disposizione e' applicabile alle tramvie extraurbane a trazione meccanica.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
