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Nelle nuove concessioni il Governo puo' consentire per i percorsi locali la temporanea applicazione di tariffe massime superiori a quelle delle ferrovie di Stato, ferma rimanendo l'applicazione di tariffe uguali a quelle delle ferrovie di Stato agli effetti dei servizi cumulativi e delle riduzioni derivanti dall'applicazione della base differenziale al cumulo delle distanze, a norma dell'articolo 41 della legge 7 luglio 1907, n. 429.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
