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[1]I concessionari di ferrovie hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dei lavori pubblici il conto di liquidazione totale dei lavori di costruzione entro sei mesi dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori stessi, ferma rimanendo in ogni tempo l'applicazione dell'art. 20 della legge 16 giugno 1907, n. 540.
[2]Nelle nuove concessioni valgono le stesse disposizioni per i lavori in aumento patrimoniale.
[3]Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 21 della legge 16 giugno 1907, n. 540.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
