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[1]Sono abrogati gli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, 12 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, 2 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 3 comma ultimo, 17 comma ultimo e 19 meno ultimo comma della legge 30 giugno 1906, n. 272, 46, 47 e 49 della legge 15 luglio 1906, n. 383, 2 e 13 meno il comma c) della legge 16 giugno 1907, n. 540, e le altre disposizioni contrarie alla presente legge.
[2]E' data facolta' al Governo di provvedere con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, al coordinamento in testo unico delle disposizioni di legge vigenti per le concessioni di ferrovie all'industria privata, per le tramvie e per le automobili in servizio pubblico.
[3]Al Governo e' data anche la facolta' di comprendere nel coordinamento delle disposizioni di cui all'art. 88 della legge 7 luglio 1907, n. 429, le distinzioni della presente legge e delle altre emanate nel frattempo, per quanto si riferiscono all'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Racconigi, addi' 12 luglio 1908.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Bertolini. Carcano. Lacava. F. Cocco-Ortu.
[8]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
