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[1]Non possono essere imposti dal Governo:
- a)i raccordi e gli allacciamenti di cui all'articolo 4 della legge 30 giugno 1906, n. 272, quando le spese relative sono sproporzionate alla entita' della nuova linea;
- b)l'uso delle stazioni in comune, quando le spese di ampliamento ed adattamento ed i corrispettivi da pagarsi per l'esercizio in comune sieno rispettivamente superiori al capitale d'impianto ed alla somma occorrente per l'esercizio di una stazione indipendente adeguata alle esigenze della nuova linea.
[2]Le spese per i raccordi, allacciamenti ed uso comune di stazioni debbono essere comprese nei progetti di massima delle linee da concedere all'industria privata, anche agli effetti della determinazione delle sovvenzioni chilometriche.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
