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[1]Nelle nuove concessioni di costruzione e di esercizio, quando non sia fissato termine nell'atto di concessione, lo Stato ha facolta' di provvedere, prima del termine stabilito dall'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, al riscatto delle linee principali e delle secondarie divenute principali, ritenute necessarie al completamento della propria rete, corrispondendo al concessionario una indennita' determinata in base:
- a)al valore della linea, che in nessun caso puo' eccedere l'ammontare del capitale occorso per la costruzione e per i successivi aumenti patrimoniali debitamente autorizzati ed accertati, detratte le quote di ammortamento per gli anni gia' trascorsi: da tale valore si deducono le quote di sovvenzione riservate all'esercizio e non occorse per esso, e le offerte degli enti interessati;
- b)al rimborso delle spese generali, valutate in misura non eccedente il 2 per cento del capitale di primo impianto o del capitale azionario, di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540;
- c)al rimborso delle complessive perdite d'esercizio eventualmente verificatesi sino all'epoca indicata per il riscatto, in eccedenza della parte di sovvenzione riservata all'esercizio;
- d)ad un premio per l'avviamento dell'industria, che in nessun caso puo' eccedere il 5 per cento delle somme determinate a norma dei comma a) b) c).
[2]Le quote d'ammortamento del capitale occorso per la costruzione e per aumenti patrimoniali si calcolano per un periodo corrispondente a quello della sovvenzione governativa, o sino al termine della concessione quando non vi e' sovvenzione.
[3]Nelle quote d'ammortamento per le linee sussidiate si comprendono le rate pagate sulla parte di sovvenzione destinata alla costruzione.
[4]Il concessionario ha inoltre diritto all' importo degli oggetti mobili e provviste a norma dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
[5]Sulla necessita' che la linea da riscattare faccia parte della rete di Stato sono intesi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di amministrazione delle ferrovie di Stato, ed i relativi pareri debbono essere presentati al Parlamento insieme all'atto di diffida, di cui al seguente articolo.
[6]Trascorsi trenta anni dal giorno in cui una nuova ferrovia pubblica concessa alla industria privata e' stata aperta al permanente esercizio per tutta la sua lunghezza, o trascorso il termine stabilito nell'atto di concessione e' in facolta' dello Stato di farne in qualsiasi epoca il riscatto:
[7]1° alle condizioni dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per le ferrovie non collegate o collegate da un solo capo ad altro linee ferroviarie o di navigazione;
[8]2° alle condizioni dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, od a quelle del presente articolo, a scelta del Governo, per le ferrovie collegate da entrambi i capi ad altre linee ferroviarie o di navigazione.
[9]In mancanza di accordo l'indennita' di riscatto e' in ogni caso determinata da tre arbitri nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal concessionario od il terzo dalle parti stesse o dal presidente della Corte di appello di Roma.
[10]Tale indennita' puo', a scelta del Governo, essere convertita in annualita' al saggio stabilito nell'atto di concessione.
[11]Per le linee concesse anteriormente alla presento legge e' in facolta' del Governo di stipulare convenzioni con i concessionari per la proroga dei termini di riscatto nei casi d'importanti aumenti patrimoniali debitamente autorizzati.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
