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[1]La Cassa dei depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, sono autorizzate a fare prestiti alle Provincie e ai Comuni di Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, l'una in contanti alle condizioni dell'art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e l'altra mediante emissione di cartelle, alle condizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 551, modificata colla presente, per riscatto di debiti contratti a tutto il 1903.
[2]I prestiti sono di due tipi:
- a)ad annualita' costante comprensiva degli interessi e del rimborso;
- b)ad annualita' decrescente, comprensiva di rimborso in somma costante e d'interessi degressivi.
[3]Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme. Dovra' applicarsi a giudizio della Commissione Reale, istituita colla legge del 17 maggio 1900, n. 173, il sistema dell'annualita' decrescente, quando la potenzialita' finanziaria o economica del Comune o della Provincia lo consenta. Queste disposizioni sono estese alle nuove operazioni demandate, per altre leggi sulla materia, alla Cassa depositi e prestiti e alla Sezione autonoma.
Testo in vigore dal 20 maggio 1904 al 14 agosto 1906
