Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La Cassa dei depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, sono autorizzate a fare prestiti alle Provincie e ai Comuni di Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, l'una in contanti alle condizioni dell'art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e l'altra mediante emissione di cartelle, alle condizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 551, modificata colla presente, per riscatto di debiti contratti a tutto il 1903.

[2]I prestiti sono di due tipi:

  • a)ad annualita' costante comprensiva degli interessi e del rimborso;
  • b)ad annualita' decrescente, comprensiva di rimborso in somma costante e d'interessi degressivi.

[3]Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme. Dovra' applicarsi a giudizio della Commissione Reale, istituita colla legge del 17 maggio 1900, n. 173, il sistema dell'annualita' decrescente, quando la potenzialita' finanziaria o economica del Comune o della Provincia lo consenta. Queste disposizioni sono estese alle nuove operazioni demandate, per altre leggi sulla materia, alla Cassa depositi e prestiti e alla Sezione autonoma. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 luglio 1906, n. 364

1

La L. 19 luglio 1906, n. 364 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "L'attribuzione deferita alla Commissione Reale dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1904, n. 185, sara' esercitata dalle Giunte provinciali amministrative".

Testo in vigore dal 14 agosto 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 agosto 1906

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1904 al 14 agosto 1906.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 luglio 1906, n. 364

    La L. 19 luglio 1906, n. 364 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "L'attribuzione deferita alla Commissione Reale dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1904, n. 185, sara' esercitata dalle Giunte provinciali amministrative".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-05-19;185~art1 · fonte del testo

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