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[1]Le annualita' dei prestiti indicati nel precedente articolo, ammortizzabili in un periodo che, in caso di provata necessita', puo' estendersi sino a 50 anni, sono garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria e sugli altri proventi indicati nell'art. 2 della suddetta legge 17 maggio 1900, n. 173.
[2]Allorquando l'aliquota della sovrimposta comunale raggiunga o superi quella media dei Comuni del Regno e, insieme alle altre garanzie ammesse dall'art. 2 della legge 17 maggio 1900, n. 173, non basti a coprire le annualita' dei prestiti autorizzati colla presente legge, le relative delegazioni a garanzia potranno essere tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile portata a quel limite, anche sul provento del dazio consumo ai sensi del secondo comma dell'art. 2 dell'allegato A alla legge 24 dicembre 1896, n. 551, e purche' non ne derivi inasprimento ne' di tariffa, ne' di numero delle voci.
[3]Dal computo della media triennale del dazio sara' escluso il provento eventuale di quello sui farinacei abolito colla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
[4]Le annualita' dei prestiti a cartelle, calcolate a un interesse eguale a quello delle cartelle da emettersi, sono aumentate soltanto di cent. 15, qualora si tratti di prestiti ad annualita' costante, e di centesimi 10, qualora si tratti di prestiti ad annualita' decrescente per ogni cento lire del capitale che rimane a mutuo, a titolo di compenso per le spese di amministrazione.
Testo in vigore dal 20 maggio 1904 al 16 dicembre 2009
