Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 DICEMBRE 1915, N. 1867
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[1]Per accertare i debiti da riscattare, per riconoscere la necessita' della trasformazione dei mutui con la Cassa depositi, delle opere pubbliche da eseguire e dei prestiti da concedere, nonche' per le transazioni coi creditori e per le funzioni di tutela della Commissione Reale per il Credito comunale e provinciale, si applicano le disposizioni della legge 17 maggio 1900, n. 173.
[2]Alla detta Commissione, sono aggiunti, per la trattazione di tutti gli affari di sua competenza, tre funzionari del Ministero del Tesoro, di cui uno in rappresentanza della Cassa dei depositi e prestiti.
[3]La Commissione nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti deve valersi, nella cerchia delle rispettive attribuzioni, dell'opera dei prefetti e delle Giunte provinciali amministrative e sentirne il parere.
Testo in vigore dal 20 maggio 1904 al 1 gennaio 1916
