Concernente la concessione e la trasformazione di prestiti agli Enti locali del Mezzogiorno continentale

Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 DICEMBRE 1915, N. 1867

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alla detta Commissione, sono aggiunti, per la trattazione di tutti gli affari di sua competenza, tre funzionari del Ministero del Tesoro, di cui uno in rappresentanza della Cassa dei depositi e prestiti.

[2]La Commissione nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti deve valersi, nella cerchia delle rispettive attribuzioni, dell'opera dei prefetti e delle Giunte provinciali amministrative e sentirne il parere.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1916

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1904 al 1 gennaio 1916. 60 parole tolte.

tolto: Per accertare i debiti da riscattare, per riconoscere la necessita' della trasformazione dei mutui con la Cassa depositi, delle opere pubbliche da eseguire e dei prestiti da concedere, nonche' per le transazioni coi creditori e per le funzioni di tutela della Commissione Reale per il Credito comunale e provinciale, si applicano le disposizioni della legge 17 maggio 1900, n. 173.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-05-19;185~art5 · fonte del testo

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