Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 DICEMBRE 1915, N. 1867
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[1]Alla detta Commissione, sono aggiunti, per la trattazione di tutti gli affari di sua competenza, tre funzionari del Ministero del Tesoro, di cui uno in rappresentanza della Cassa dei depositi e prestiti.
[2]La Commissione nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti deve valersi, nella cerchia delle rispettive attribuzioni, dell'opera dei prefetti e delle Giunte provinciali amministrative e sentirne il parere.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009
