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[1]Sono convertiti in legge i RR. decreti del 1° agosto 1914, n. 758, del 6 agosto 1914, n. 790, del 28 ottobre 1914, n. 1186, del 13 novembre 1914, n. 1232, del 22 novembre 1914, n. 1278, del 27 dicembre 1914, n. 1415, del 31 gennaio 1915, n. 55, e del 7 febbraio 1915, numero 73.
[2]Resta fermo, in quanto alle sanzioni penali, il disposto della legge 21 marzo 1915, n. 273 (titolo I) per le contravvenzioni elevate dal giorno dell'attuazione della legge medesima.
Testo in vigore dal 6 marzo 1918 al 16 dicembre 2009
