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[1]Il Governo del Re avra' facolta' di variare, per particolari esigenze locali dei traffici ed in via temporanea, i termini stabiliti dagli articoli 7 e 10 della legge doganale per la dichiarazione e lo sdoganamento delle merci in arrivo dal mare ed a fissare pene pecuniarie per i ritardi non giustificati.

[2]Avra' pure facolta' di fissare, ove occorra, dei termini di durata pel deposito nei magazzini doganali o generali; nonche' di estendere i limiti delle zone di vigilanza del confine di terra e di mare e di non permettere che entro tali zone si stabiliscano depositi di merci di vietata esportazione.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 17 febbraio 1918.

[5]TOMASO DI SAVOIA.

[6]Meda - Sonnino - Sacchi - Alfieri - Del Bono - Miliani - Ciuffelli.

[7]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 6 marzo 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1918-02-17;242~art4 · fonte del testo

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