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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 907, che modifica la legge 12 luglio 1908, n. 441, sul conferimento delle rivendite dei generi di privativa.

[10]L'art. 7, 2° comma, della legge 12 luglio 1908 e' modificato come segue: «Sopra ogni altro concorrente avra' la preferenza il coniuge superstite che abbia convissuto col defunto titolare, il quale abbia gestito personalmente la rivendita ed in mancanza colui che l'abbia esercitata con soddisfazione dell'Amministrazione precedentemente alla sua vacanza. Dopo questi sara' da darsi la preferenza ai militari inabili, di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 907».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 7 marzo 1918.

[13]TOMASO DI SAVOIA.

[14]MEDA.

[15]Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Testo in vigore dal 1 aprile 1918 al 1 gennaio 1923

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urn:nir:stato:legge:1918-03-07;370~art1 · fonte del testo