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[1]Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti:
[2]27 e 30 maggio 1920, nn. 754, 755 e 801, 3 e 7 giugno 1920, nn. 799, 800 e 802, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920; 27 e 30 maggio 1920, nn. 796 e 795, e 7 giugno 1920, n. 872, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1919-920;
[3]30 maggio 1920, n. 753, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1919-920;
[4]27 maggio 1920, n. 780, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti;
[5]3 giugno 1920, n. 781, concernente variazioni negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto e di quella del Fondo di beneficenza e religione della citta' di Roma; 3 e 7 giugno 1920, nn. 874 e 803, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920;
[6]7 giugno 1920, n. 804, che aumenta di L. 15.000 il limite massimo per le pensioni da concedersi dal Ministero degli affari esteri per collocamenti a riposo di autorita';
[7]3 e 22 giugno 1920, nn. 761 e 986, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920, nonche' variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Tripolitania e della Cirenaica e della Somalia italiana per lo stesso esercizio finanziario;
[8]30 maggio 1920, n. 797 e 7 giugno 1920, n. 869, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziarlo 1919-920;
[9]27 e 30 maggio 1920, numeri 757 e 756 e 7 giugno 1920, nn. 807 e 808, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920;
[10]30 maggio 1920, n. 809, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed allo stato di previsione dell'entrata per lo esercizio finanziario 1919-920;
[11]3 e 7 giugno 1920, nn. 798 e 866, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-920;
[12]7 giugno 1920, n. 876, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920;
[13]3 giugno 1920, n. 783, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920;
[14]7 giugno 1920, n. 877, concernente aumento di L. 30.000 del limite massimo della annualita' per pensioni ordinarie da concedersi dal Ministero della marina in dipendenza di collocamenti a riposo di autorita' nell'esercizio finanziario 1919-920;
[15]30 maggio 1920, n 758, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920;
[16]30 maggio 1920, n. 782, e 3 e 7 giugno 1920, numeri 731 e 823, concernenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920;
[17]3 giugno 1920, n. 806, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1919-920;
[18]7 giugno 1920, n. 953, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed ai bilanci dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1919-920;
[19]3 giugno 1920, nn. 880, 865, 875, 879, 873, 882 e 870, concernenti approvazione di eccedenze d'impegni risultanti rispettivamente dai rendiconti consuntivi per l'esercizio finanziario 1918-919, riguardanti i Ministeri delle finanze, compreso il fondo di massa per la Regia guardia di finanza, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio e lavoro;
[20]30 maggio 1920, n. 751, concernente modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato, relativamente alla contabilizzazione dei titoli estinti;
[21]30 maggio 1920, n. 752, concernente norme per i concorsi al posto di ragioniere capo nelle Intendenze di finanza, di delegato del tesoro e di controllore capo;
[22]3 giugno 1920, n. 737, concernente aumento della indennita' di caro-viveri al personale delle Amministrazioni dello Stato;
[23]7 giugno 1920, n. 738, concernente provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra;
[24]7 giugno 1920, n. 739, concernente modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie amministrazioni dello Stato;
[25]7 giugno 1920, n. 740, concernente aumento della retribuzione oraria per compenso di lavoro straordinario presso le varie amministrazioni dello Stato esclusa quella delle ferrovie di Stato e quella delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
[26]7 giugno 1920, n. 741, concernente modificazioni organiche nel personale delle imposte dirette, del registro e delle dogane, delle Intendenze di finanza, delle delegazioni del tesoro e delle agenzie delle imposte;
[27]7 giugno 1920, n. 742, concernente provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle Amministrazioni provinciali ha fatto passaggio alle Amministrazioni centrali;
[28]7 giugno 1920, n. 863, concernente modifiche al R. decreto 3 giugno 1920, n. 700, relativo alla istituzione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
