[1]Il Consorzio e' costituito e il suo statuto approvato con decreto Reale su proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici; il decreto dev'essere pubblicato, assieme allo statuto, nella Gazzetta ufficiale del Regno e nei Bollettini ufficiali delle Prefetture, presso le quali sono iscritte le singole Societa' costituenti il consorzio.
[2]Contro il diniego del decreto di costituzione del Consorzio e contro la negata approvazione in tutto o in parte dello statuto, e' ammesso il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.
[3]Le norme del presente articolo sono osservate anche per le eventuali modificazioni dello statuto.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
