Quando in favore di cooperative, Banche popolari, Casse di risparmio ed altri Istituti di credito siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute dall'Amministrazione, sulle somme dovute all'Amministrazione stessa ad una cooperativa o Consorzio di cooperativa di produzione e lavoro per un appalto di opere pubbliche, nessun sequestro o pignoramento e' ammesso sul prezzo di appalto fino alla concorrenza dell'ammontare della cessione, ne' puo' produrre sospensioni nel corso dei pagamenti.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
