Quando in favore di cooperative, Banche popolari, Casse di risparmio ed altri Istituti di credito siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute dall'Amministrazione, sulle somme dovute all'Amministrazione stessa ad una cooperativa o Consorzio di cooperativa di produzione e lavoro per un appalto di opere pubbliche, nessun sequestro o pignoramento e' ammesso sul prezzo di appalto fino alla concorrenza dell'ammontare della cessione, ne' puo' produrre sospensioni nel corso dei pagamenti.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1909-06-25;422~art7 · fonte del testo

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