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[1]E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 100.000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1921-922.

[2]Le ulteriori somme necessarie saranno stanziate nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-04-02;468~art3 · fonte del testo