[1]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 aprile 1922.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]FACTA - PEANO.

[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo vigente dal 16 dicembre 2009

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1922 al 16 dicembre 2009. 49 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le deliberazioni della Commissione, istituita ai termini dell'articolo 2, sono rese esecutive con l'approvazione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; il quale, di concerto con i ministri della istruzione pubblica, della guerra, della marina e del tesoro, provvedera' a quant'altro sara' necessario per l'esecuzione della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1922-04-02;468~art4 · fonte del testo