Art. 13-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Nel compartimento del Magistrato alle acque, le attribuzioni delle sezioni della Commissione centrale di cui all'articolo 20, titolo II, della presente legge sono deferite ad una apposita sezione o Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche forestali e per le bonifiche del compartimento, presieduta da un ispettore superiore del genio civile addetto al Magistrato, e da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento della legge 5 maggio 1907, n. 122, ferma restando la disposizione del comma 1° articolo 13 della legge sul Magistrato alle acque.
[2]La detta sezione del Magistrato interverra' alle adunanze della Commissione centrale pel coordinamento dei lavori di massima delle varie sezioni quando vi sia espressamente invitata dal presidente della Commissione centrale d'accordo col presidente della Magistratura.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 9 maggio 2025
