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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1956 al 9 maggio 2025. 1336 parole tolte, 9 parole aggiunte in 33 capoversi.

tolto: Spettano al Magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:

tolto: a) le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati:

tolto: dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523;

tolto: art. 7: per l'istruttoria a richiesta degli interessati o per iniziativa del Governo, al fine della inscrizione delle opere in 3ª categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'iscrizione stessa per decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali;

tolto: art. 14: per la dichiarazione dell'obbligatorieta' delle spese per opere di 4ª categoria delle quali e' detto nel comma terzo e per l'alta sorveglianza sull'esecuzione di opere di 3ª categorie delle quali nel comma quinto;

tolto: art. 15: per l'autorizzazione, nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del Genio civile per la compilazione di progetti e direzione di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;

tolto: art. 40, comma primo: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3ª categoria comprendenti anche i lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di L. 200,000, ferma restando, oltre tale limite, l'approvazione dei progetti al Ministero dei lavori pubblici sentito il parere della Commissione speciale di cui al comma 2°;

tolto: art. 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;

Mostra gli altri 25 capoversi cambiati

tolto: art. 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;

tolto: dalla legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, testo unico, 22 marzo 1900, n. 195;

tolto: art. 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente dei bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati, secondo le quote di contributo obbligatorio per legge; la formazione e l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprieta' privata da assoggettare alla tassa speciale di bonificazione;

tolto: articoli 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;

tolto: art. 50: per la nomina della Commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;

tolto: b) le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

tolto: art. 5: per la nomina di un ingegnere a membro del Comitato forestale;

tolto: art. 11, comma primo: per il rimboschimento dei terreni vincolati; dalla legge sui rimboschimenti 1° marzo 1888, n. 5238;

tolto: articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero di agricoltura, industria e commercio la espropriazione ai termini degli articoli 11, 12 e 15.

tolto: Spettano in particolare al presidente della Magistratura nello stesso territorio:

tolto: c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'articolo 5;

tolto: d) Le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2, 57 a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorita' provinciali e locali e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiaggie e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095;

tolto: e) la facolta' di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'art. 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

tolto: f) la vigilanza sull'azione dei Consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorita' che ne sono investite secondo le leggi vigenti; la facolta' di promuovere dalle autorita' competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinati o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei Consorzi stessi secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessita' della difesa; nonche' il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di piu' comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nel Consiglio d'amministrazione dei consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle opere, e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;

tolto: g) la facolta' di convocare le rappresentanze di consorzi e loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra per legge; come pure per derimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del Consorzio e i consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sara' tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;

tolto: h) le proposte motivate, in concorso coi prefetti delle rispettive Provincie, per gli scioglimenti delle Amministrazioni dei consorzi sopraddetti e delle nomine dei commissari straordinari;

tolto: i) la facolta' di disporre, in base ad un piano di riparto dei fondi, proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici per ogni servizio, la esecuzione dei lavori e delle provviste dei servizi concernenti opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonifica di prima categoria fino a L. 2,000,000 per mezzo di asta pubblica e fino a L. 1,500,000 a trattativa privata o ad economia nei casi e con l'osservanza delle formalita' secondo cui il Ministero dei lavori pubblici vi e' autorizzato dalla legge, nonche' la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori e l'approvazione delle transazioni fino al limite di lire 200,000. In relazione a tale facolta' egli e' autorizzato ad assumere impegni di spesa sotto la sua personale responsabilita' e nei limiti suindicati;

tolto: Rimane nella competenza del presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

tolto: l) le proposte di formazione e di modificazione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro, in tempo di piena, e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, per il buon regime e la polizia della laguna e l'organizzazione della vigilanza lagunare ed occorrendo le proposte di nuovi regolamenti;

tolto: m) la direzione delle opere di rimboschimento gia' affidate ai Comitati forestali dall'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917;

tolto: n) la facolta' di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti col mezzo delle trattative private o ad economia, nei casi nei quali tale facolta' e' attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici.

tolto: o) Il Governo fara' le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento delle quali all'articolo 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 sentito il Magistrato alle acque.

tolto: Nulla e' innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiaggie marittime.

tolto: Il magistrato alle acque dovra' pero' essere inteso nell'un caso e nell'altro prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonche' sui risultati delle istruttorie medesime».

tolto: La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche gia' esistenti o che verranno fatte, spettera' al Magistrato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art14 · fonte del testo

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