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[1]Al Magistrato alle acque e' affidato l'incarico di provvedere alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche, in relazione alle metereologiche, che riguardano i fiumi e loro bacini montani del compartimento, la laguna ed il mare di Venezia, sentita una apposita Commissione scientifico-tecnica da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

[2]Al Magistrato alle acque sono pure affidati: lo studio sistematico permanente di tutti i corsi di acqua e loro bacini e della laguna; la preparazione, anche di propria iniziativa, dei progetti per opere idrauliche, di loro sistemazione, di difesa o di perfezionamento nel territorio ad esso sottoposto, per le relative proposte al Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art13 · fonte del testo

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