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[1]A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge e' data facolta' al ministro dei lavori pubblici, sopra proposta del presidente approvata dal Comitato tecnico di Magistratura e sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate, di ordinare nella zona territoriale del compartimento, la iscrizione in seconda categoria delle opere idrauliche in essa non ancora classificate, provvedendo del pari alla inscrizione in categorie inferiori di opere per avventura classificate nella seconda categoria.
[2]Le spese a carico dello Stato per la sistemazione di dette opere di seconda categoria non potranno superare l'importo di tre milioni, e dovranno distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-908.
[3]Il ministro dei lavori pubblici provochera' a termini di legge i relativi decreti reali per le singole assegnazioni.
Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 9 maggio 2025
