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[1]Contro i provvedimenti del presidente della Magistratura e' ammesso il ricorso al ministro dei lavori pubblici a norma dell'art. 379 della legge sulle opere pubbliche, in quanto non sieno provvedimenti spettanti al ministro o delegati al presidente della Magistratura dalla presente legge.
[2]Contro i provvedimenti definitivi dalle vigenti leggi attribuiti ad altre autorita' ed ora deferiti al presidente della Magistratura, e contro i provvedimenti definitivi del ministro e' ammesso il ricorso alla IV e alla V sezione del Consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza.
Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911
