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((Contro i provvedimenti definitivi attribuiti dalle vigenti leggi ad altre autorita' e per la presente legge deferite invece al presidente della Magistratura alle acque, e' ammesso il ricorso alla IV e V sezione del Consiglio di Stato, secondo le rispettive competenze, ed in via straordinaria al Re)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 9 maggio 2025
