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[1]Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento non si applicano ai contratti per lavori approvati dal ministro o dal presidente della Magistratura alle acque, quando il loro ammontare non ecceda le L. 200,000.

[2]Tali contratti pero' non potranno avere esecuzione ove essi non riportino l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato tecnico di Magistratura.

Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art18 · fonte del testo

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