Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
((Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15, e 16 (2° e 3° comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilita' dello Stato e quello degli articoli 43, 44, 45 e 46 (primo comma) 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano, allorche' si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del Magistrato e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non siano di importo superiore a lire 200,000 o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924
