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[1]Per le opere, le spese contemplate dalla presente legge e per quelle necessarie all'applicazione dell'articolo 13, saranno istituiti appositi titoli e capitoli nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

[2]Nulla pero' e' derogato alle discipline e cautele prescritte intorno al controllo sugli impegni ed alle registrazioni dei contratti dalle leggi sulla contabilita' di Stato e sull'ordinamento della Corte dei conti.

[3]Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sara' provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione, emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a favore del capo del compartimento o di chi ne fa le veci.

[4]I mandati a disposizione potranno essere emessi per somma non eccedente le 250,000 lire e quelli di anticipazione in caso di opere da farsi in economia per non oltre 50,000 lire.

[5]I fondi posti a disposizione del capo del compartimento saranno dal medesimo erogati mediante buoni a favore dei creditori, tratti sulla sezione di tesoreria provinciale di Venezia, o mediante aperture sussidiarie di credito a favore dei funzionari residenti nel compartimento da prenotarsi a cura del locale delegato del tesoro, sul mandato del quale vengono attinte, e da trasferirsi sulle sezioni di tesoreria delle Provincie, nelle quali risiedono i detti funzionari.

[6]Di tali aperture sussidiarie di credito verra' dai funzionari delegati reso conto al capo del compartimento, il quale comprendera' le contabilita' relative nel proprio rendiconto.

[7]Per i pagamenti superiori alle L. 250,000 sara' provveduto con mandati diretti da emettersi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

[8]A cura del Ministero del tesoro saranno sottoposte a verifica, almeno una volta all'anno, le scritture e le Casse pertinenti alla gestione del Magistrato alle acque.

Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art19 · fonte del testo

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