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[1]((Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici)).

[2]Nulla pero' e' derogato alle discipline e cautele prescritte intorno al controllo sugli impegni ed alle registrazioni dei contratti dalle leggi sulla contabilita' di Stato e sull'ordinamento della Corte dei conti.

[3]((Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque, sara' provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a favore del presidente o di chi ne fa le veci)).

[4]I mandati a disposizione potranno essere emessi per somma non eccedente le 250,000 lire e quelli di anticipazione in caso di opere da farsi in economia per non oltre 50,000 lire.

[5]I fondi posti a disposizione del capo del compartimento saranno dal medesimo erogati mediante buoni a favore dei creditori, tratti sulla sezione di tesoreria provinciale di Venezia, o mediante aperture sussidiarie di credito a favore dei funzionari residenti nel compartimento da prenotarsi a cura del locale delegato del tesoro, sul mandato del quale vengono attinte, e da trasferirsi sulle sezioni di tesoreria delle Provincie, nelle quali risiedono i detti funzionari.

[6]Di tali aperture sussidiarie di credito verra' dai funzionari delegati reso conto al capo del compartimento, il quale comprendera' le contabilita' relative nel proprio rendiconto.

[7]Per i pagamenti superiori alle L. 250,000 sara' provveduto con mandati diretti da emettersi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

[8]A cura del Ministero del tesoro saranno sottoposte a verifica, almeno una volta all'anno, le scritture e le Casse pertinenti alla gestione del Magistrato alle acque.

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1911

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911. 27 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Per le opere, le spese contemplate dalla presente legge e per quelle necessarie all'applicazione dell'articolo 13, sarannoaggiunto: Nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici sono istituiti appositi titoli e capitoli tolto: nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio aggiunto: di spesa per le opere e per i servizi contemplati dalla presente legge di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acqueaggiunto: , sara' provveduto con mandati a disposizione e di anticipazionetolto: , emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubbliciaggiunto: , a favore del tolto: capo del compartimento aggiunto: presidente o di chi ne fa le veci.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art19 · fonte del testo

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