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[1]Il Magistrato alle acque provvede in conformita' alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche - cosi' nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche - del sistema delle bonifiche e del regime dei porti, del lido del mare e dei fari.
[2]Per la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sara' provveduto per regolamento. In ogni caso sui progetti di sistemazione, di difesa, di navigazione e di polizia riguardanti le opere suddette sara' sentito il parere del Comitato tecnico di Magistratura.
[3]In casi di urgenza spettera' al Magistrato alle acque il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento.
Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911
