Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Il Magistrato alle acque provvede in conformita' alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche - cosi' nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche - del sistema delle bonifiche e del regime dei porti, del lido del mare e dei fari.
[2]Per la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sara' provveduto per regolamento. In ogni caso sui progetti di sistemazione, di difesa, di navigazione e di polizia riguardanti le opere suddette sara' sentito il parere del Comitato tecnico di Magistratura.
[3]((In casi di urgenza spettera' al Magistrato d'accordo col capo dell'ufficio, per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924
