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[1]Il capo del compartimento, presidente della Magistratura alle acque, sara' nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei ministri, e avra' lo stipendio annuo di L. 10,000.

[2]Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende, ed e' di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnatogli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro d'agricoltura, industria e commercio e da lui dipende.

[3]L'ufficio di presidente della Magistratura e' incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali nel territorio ad esso sottoposto.

Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art3 · fonte del testo

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