Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]((Il capo del compartimento presidente del Magistrato alle acque e' nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, ha lo stipendio, le competenze e le indennita' di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblic.
[2]Durante tale incarico egli cessa temporaneamente dal servizio nella Amministrazione cui appartiene, e puo' essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio. Cessando l'incarico riprende senz'altro servizio nell'Amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianita'. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero)).
[3]((Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende direttamente, ed e' di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro di agricoltura, industria e commercio e da lui dipende direttamente)).
[4]L'ufficio di presidente della Magistratura e' incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali nel territorio ad esso sottoposto.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 9 maggio 2025
