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[1]Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie, in tutto o in parte comprese nel compartimento del magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduno dal rispettivo Consiglio provinciale, e nel seno di questo, sara' sentita dal presidente della magistratura quando si tratti dell'esecuzione di nuove opere, o d'importanti opere di difesa, o di conflitti tra Provincie, Comuni e Consorzi.

[2]Essa sara' presieduta dal presidente della Magistratura che potra' chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile.

Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art6 · fonte del testo

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