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[1]Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie, in tutto o in parte comprese nel compartimento del magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduno dal rispettivo Consiglio provinciale, e nel seno di questo, sara' sentita dal presidente della magistratura quando si tratti dell'esecuzione di nuove opere, o d'importanti opere di difesa, o di conflitti tra Provincie, Comuni e Consorzi.
[2]Essa sara' presieduta dal presidente della Magistratura che potra' chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile.
Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911
