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[1]((Una commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie, in tutto o in parte comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduna nel rispettivo Consiglio provinciale e nel seno di questo, sara' sentito dal presidente del Magistrato quando si tratti dell'esecuzione di importanti opere nuove o d'importanti conflitti fra provincie, comuni e consorzi.
[2]Essa sara' presieduta dal presidente del Magistrato che potra' chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 9 maggio 2025
