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[1]Nei comuni che sono sedi di ginnasio isolato, governativo o pareggiato, e privi di scuola normale, si puo' istituire, con decreto Reale, un corso magistrale biennale.

[2]Le spese per i locali, l'illuminazione, il riscaldamento, l'arredamento scolastico, il materiale scientifico e il personale di servizio sono a carico dell'ente che provvede a queste spese per il ginnasio.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 1 agosto 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;861~art1 · fonte del testo