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[1]Per l'ammissione alla prima classe del corso magistrale si richiede la licenza dal ginnasio e l'attestazione di costituzione fisica atta all'insegnamento; per l'ammissione alla seconda classe il certificato di promozione dalla prima.
[2]Gli alunni della seconda classe, che alla fine dell'anno scolastico abbiano ottenuto almeno sei decimi nell'attitudine didattica, dimostrata nelle esercitazioni di tirocinio, sono ammessi all'esame di licenza, superato il quale, ottengono il diploma e quello per l'abilitazione all'insegnamento elementare.
[3]L'alunno che abbia ottenuto i sette decimi in media nell'esame di promozione alla seconda classe nella sessione di luglio e che abbia l'eta' prescritta dall' art. 10 della legge 12 luglio 1896, n. 293, per esercitare l'ufficio di maestro e' ammesso a sostenere nella sessione di ottobre l'esame di licenza per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.
Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 1 agosto 1923
