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[1]L' insegnante di pedagogia, di regola, e' direttore del corso. Esso e' nominato in seguito a concorso per titoli; tuttavia, quando questi siano stati esaminati e discussi, la commissione, nei casi e colle norme che saranno stabilite nel regolamento, decidera' se e quali dei concorrenti debbano essere sottoposti anche ad esame.
[2]Al concorso sono ammessi i laureati in filosofia e coloro che sono muniti di diploma per l'abilitazione all'insegnamento della pedagogia che abbiano, cosi' gli uni come gli altri, almeno due anni d'insegnamento elementare nelle pubbliche scuole, nonche' i direttori didattici e gli ispettori scolastici che conseguirono il titolo per esami e abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio nelle pubbliche scuole elementari, computandosi insieme quello d'insegnante, di direttore e d'ispettore.
[3]Al concorso sono ammessi gli uomini e le donne. Le nomine si fanno nell'ordine della graduatoria.
[4]L'eletto ha lo stipendio e la carriera degli insegnanti delle scuole medie del secondo ordine di ruoli, a norma degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 8 aprile 1906, n. 142. Per la concessione degli aumenti quinquennali dello stipendio con anticipazione per merito distinto, egli e' considerato appartenente ad uno stesso ruolo con gli ordinari di pedagogia delle scuole normali.
[5]Una retribuzione di annue lire cinquecento spetta a chi ha l'incarico della direzione.
[6]In via provvisoria, la direzione e l'insegnamento di pedagogia si possono affidare, per incarico, a un direttore o a un insegnante di ruolo delle scuole medie.
[7]Per ragione di servizio, l'insegnamento della pedagogia e le esercitazioni di tirocinio possono affidarsi, per incarico, a due distinti insegnanti secondo norme da stabilirsi col regolamento.
[8]L'incarico dell'insegnamento d'italiano e di storia e geografia e' affidato ai professori del ginnasio superiore; l'insegnante della quinta ginnasiale accompagna i suoi alunni fino alla fine del corso.
[9]Per ragioni di servizio il ministro puo' dare l'incarico a un'insegnante del ginnasio inferiore o ad altra persona regolarmente abilitata.
[10]L'incarico della matematica e quello delle scienze, di regola, si da' al professore di matematica del ginnasio; quello di educazione fisica all'insegnante del ginnasio; gli altri insegnamenti saranno affidati, per incarico, preferibilmente, a maestri elementari del comune; fatta eccezione per quello di disegno e calligrafia che sara' affidato, preferibilmente, all'insegnante della scuola tecnica ove questa esista.
[11]Le conferenze di agraria saranno affidate alla cattedra ambulante di agricoltura o alla scuola pratica di agricoltura; quelle d'igiene a sanitari specialmente competenti in materia d'igiene, scelti fra le categorie e a quelle condizioni che saranno indicate nel regolamento.
[12]Alle conferenze di agraria e d'igiene sono ammessi, come uditori, gl'insegnanti elementari della provincia.
Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 1 agosto 1923
