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Il direttore dei corsi istituiti colla presente legge dovra' bimensilmente richiedere ai diversi professori una relazione orale sommaria dell'indirizzo seguito nell'insegnamento, ed esporre in apposita conferenza i criteri che crede piu' adatti a mantenere l'unita' d'indirizzo nelle diverse scuole.
Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 1 agosto 1923
