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[1]Le tasse scolastiche d'iscrizione al primo corso, di frequenza annua, dell'esame di licenza e di diploma sono identiche a quelle per gli alunni di scuola normale.
[2]Il terzo della tassa per gli esami di licenza spetta agli esaminatori.
Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 1 agosto 1923
