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[1]Le tasse scolastiche d'iscrizione al primo corso, di frequenza annua, dell'esame di licenza e di diploma sono identiche a quelle per gli alunni di scuola normale.

[2]Il terzo della tassa per gli esami di licenza spetta agli esaminatori.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 1 agosto 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;861~art8 · fonte del testo