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La meta' del prodotto delle tasse pagate dagli alunni dei corsi magistrali costituira' un fondo per borse di studio a favore degli alunni medesimi, da assegnarsi con norme che saranno stabilite dal regolamento; l'altra meta' andra' in aumento del fondo contemplato dall'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 1 agosto 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;861~art9 · fonte del testo